Art. 6.
(Programmi di ricerca pluriennali).

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge sono privilegiati i programmi di ricerca pluriennali presentati dai centri di ricerca di cui all'articolo 4, nonché dagli enti, dalle ONLUS e dalle fondazioni operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap che possono documentare di aver ottenuto finanziamenti per progetti nel medesimo campo per due anni consecutivi.

 

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      2. I programmi pluriennali devono indicare in modo dettagliato l'elenco degli interventi da realizzare in ciascun anno, con l'indicazione dei relativi finanziamenti.
      3. L'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 2 avviene secondo un piano pluriennale. L'erogazione dei finanziamenti relativi alle singole annualità avviene con le modalità previste dall'articolo 3, comma 9.